Mercato Immobiliare 02.10.2026
Calcolo della prestazione energetica7 novità decisive del Nuovo Decreto Requisiti Minimi

di Picerni Alessandro – CEO & Founder OkCasaWeb – Blogger immobiliare professionista

Calcolo della prestazione energetica: 7 novità decisive del Nuovo Decreto Requisiti Minimi

Il calcolo della prestazione energetica non è più un “pezzo di carta” per addetti ai lavori: con il Nuovo Decreto Requisiti Minimi, e soprattutto con il suo richiamo alle norme tecniche, diventa il passaggio centrale per dimostrare che un edificio è conforme. Questo impatta progettazione, ristrutturazioni, incentivi e — cosa che interessa direttamente chi compra e chi vende — la valutazione economica dell’immobile.

In questa guida trovi cosa cambia, perché cambia e come leggere queste novità in modo pratico anche in ottica mercato immobiliare.


Indice dei contenuti

  1. Che cos’è il Decreto Requisiti Minimi

  2. Perché il richiamo alle norme tecniche cambia tutto

  3. Calcolo della prestazione energetica: cosa diventa “obbligatorio”

  4. Edificio reale ed edificio di riferimento: il confronto che decide la conformità

  5. 7 novità operative che incidono su lavori e valore della casa

  6. Impatti su compravendita: cosa cambia nelle trattative

  7. Checklist pratica per proprietari e acquirenti

  8. FAQ


1) Che cos’è il Decreto Requisiti Minimi

Il “Decreto Requisiti Minimi” è il provvedimento che definisce prescrizioni e requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, collegandoli alle metodologie di calcolo e alle verifiche previste dalla normativa nazionale. Il quadro di base (storicamente) è quello del Decreto interministeriale 26 giugno 2015, che disciplina l’applicazione delle metodologie di calcolo e la definizione dei requisiti minimi.

Il Nuovo Decreto (come analizzato da fonti tecniche di settore) rafforza un passaggio: i valori limite e gli obiettivi esistono davvero, sul piano operativo, solo se sono calcolati con procedure univoche e verificabili.


2) Perché il richiamo alle norme tecniche cambia tutto

La novità più rilevante è il peso giuridico del collegamento tra legge e norme tecniche: quando un decreto richiama norme UNI/EN/ISO, quelle norme diventano lo standard di riferimento per “come si calcola” e “come si dimostra” la prestazione energetica. In ambito energetico questo punto è particolarmente evidente: indici, limiti e rendimenti minimi non sono “numeri astratti”, ma risultati di procedure di calcolo definite dalle norme.

In Italia, ad esempio, la famiglia UNI/TS 11300 nasce proprio per definire una metodologia di calcolo univoca delle prestazioni energetiche degli edifici (sistema edificio–impianto).
A livello internazionale, gli standard EPB come EN ISO 52000-1 inquadrano il metodo per valutare la prestazione energetica complessiva, tipicamente tramite calcolo.


3) Calcolo della prestazione energetica: cosa diventa “obbligatorio”

Qui serve chiarezza: nella pratica, diventa obbligatorio non tanto “fare un numero”, ma dimostrare la conformità ai requisiti tramite un metodo riconosciuto. Se il decreto stabilisce requisiti (energia primaria, prestazioni dell’involucro, rendimenti, contributo rinnovabili) e richiama norme tecniche per calcolarli, il calcolo della prestazione energetica diventa la base documentale per:

  • verifiche progettuali,

  • adempimenti (relazioni e asseverazioni quando richieste),

  • coerenza tra edificio reale e parametri normativi.

Questa impostazione è evidenziata anche da analisi tecniche: il decreto fissa obiettivi e valori limite, mentre le norme spiegano in modo vincolante come arrivare a quei numeri.


4) Edificio reale ed edificio di riferimento: il confronto che decide la conformità

Un altro concetto chiave è l’edificio di riferimento: un edificio “gemello” per geometria, destinazione d’uso e condizioni al contorno, ma con parametri energetici standardizzati, usato per il confronto. In molte verifiche occorre fare due calcoli (reale e riferimento) e dimostrare che il reale rispetta i requisiti rispetto al modello.

Tradotto: il calcolo della prestazione energetica diventa il “campo di gara” dove si gioca la conformità.


5) Le 7 novità operative che incidono su lavori e valore della casa

Di seguito le novità che, per chi vende o compra, hanno un impatto diretto (perché cambiano costi, tempi, documenti e percezione del valore):

1. Metodo di calcolo più centrale e meno “interpretabile”

Il richiamo alle norme tecniche riduce le interpretazioni: conta di più la coerenza con lo standard di calcolo.

2. Involucro e impianti vanno letti come sistema

Non basta “un buon infisso” o “una nuova caldaia” se il risultato complessivo, misurato dal calcolo della prestazione energetica, non migliora come richiesto.

3. Più attenzione ai rendimenti minimi e ai servizi energetici

Climatizzazione, ACS, ventilazione, illuminazione (dove applicabile): il calcolo integra più componenti, coerentemente con l’impostazione UNI.

4. Confronto con edificio di riferimento: la prova è numerica

Il confronto reale/riferimento rende la conformità un fatto “dimostrabile”, non dichiarativo.

5. Documenti tecnici più “decisivi” anche in vendita

Relazioni tecniche e coerenza dei dati diventano più importanti perché il mercato chiede chiarezza: consumi, comfort, spese previste.

6. Aumenta la distanza di valore tra immobili efficienti e non

Nel mercato reale, una casa con prestazioni buone (documentate) si colloca meglio; una casa energivora richiede più negoziazione sul prezzo. Il calcolo della prestazione energetica aiuta a quantificare questo divario con numeri credibili.

7. Cresce il peso delle norme EPB e dell’armonizzazione europea

Gli standard EPB (come ISO 52000-1) puntano a risultati confrontabili: è un’evoluzione coerente con la direzione europea su prestazioni energetiche misurabili.


6) Impatti su compravendita: cosa cambia nelle trattative

Per chi compra:

  • diventa più semplice confrontare immobili simili, perché il calcolo della prestazione energetica supporta stime di spesa e qualità impiantistica;

  • aumenta l’attenzione a comfort e costi di gestione (non solo “metri quadri e posizione”).

Per chi vende:

  • l’efficienza energetica diventa una leva di prezzo se ben documentata;

  • se l’immobile è in classe bassa, conviene valutare micro-interventi strategici (non “a caso”), guidati da una simulazione energetica.


7) Checklist pratica (proprietario / acquirente)

  1. Chiedi sempre l’APE e verifica coerenza dei dati principali.

  2. Se stai ristrutturando, fai stimare prima l’effetto reale degli interventi con un calcolo della prestazione energetica.

  3. Valuta impianti e involucro insieme, non separatamente.

  4. In trattativa, ragiona in termini di costo annuo stimato e non solo di classe.

  5. Se vendi, prepara una scheda chiara: interventi fatti, anno impianti, infissi, eventuali pratiche e relazioni.


FAQ sul calcolo della prestazione energetica (10 domande)

1. Che cosa si intende per calcolo della prestazione energetica?

È la procedura che determina, con metodi standard, quanta energia serve all’edificio per i suoi servizi (riscaldamento, raffrescamento, ACS, ecc.) e la traduce in indicatori confrontabili.

2. Perché il nuovo decreto rende il calcolo così importante?

Perché, richiamando norme tecniche, rende il metodo di calcolo il passaggio necessario per dimostrare la conformità ai requisiti.

3. Le norme UNI/TS 11300 cosa c’entrano?

Definiscono una metodologia di calcolo univoca per la prestazione energetica degli edifici e sono richiamate nel sistema nazionale.

4. Cos’è l’edificio di riferimento?

È un modello “standard” con cui confrontare l’edificio reale; spesso bisogna calcolare entrambi per verificare il rispetto dei requisiti.

5. Riguarda anche chi compra o vende case usate?

Sì, perché aumenta il peso di efficienza, consumi e documentazione nella valutazione e nelle trattative.

6. Cambia qualcosa per la ristrutturazione?

Sì: molti interventi vanno valutati per l’effetto complessivo sull’edificio, misurato tramite calcolo.

7. Il calcolo sostituisce l’APE?

No. L’APE è un attestato; il calcolo è la base tecnica/metodologica che porta a indicatori e verifiche.

8. È possibile “stimare a occhio” i consumi?

Per una chiacchierata sì; per conformità e scelte corrette, serve un calcolo con metodo normato.

9. Perché si citano anche norme ISO come la 52000-1?

Perché gli standard EPB inquadrano la valutazione complessiva della prestazione energetica e puntano a risultati confrontabili.

10. Qual è l’errore più comune in fase di vendita?

Pensare che la classe energetica sia solo un’etichetta: oggi è un elemento economico (spese, comfort, negoziazione) e va gestito con dati chiari.

02.10.2026

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